Dalla
Sentenza n. 556 del Consiglio di Stato del 13 febbraio
2006 sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche:
"Al riguardo, più volte la Corte costituzionale
ha riconosciuto nella laicità un principio supremo
del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere
talune questioni di legittimità costituzionale
(ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti
norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento
religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale
per le cause concernenti la validità del vincolo
matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei
registri dello stato civile).
Trattasi
di un principio non proclamato expressis verbis dalla
nostra Carta fondamentale; un principio
che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia
controversa, assume però rilevanza giuridica
potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro
ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente
dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.
Il
principio utilizza un simbolo linguistico (“laicità”)
che indica in forma abbreviata profili significativi
di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti
individuano le condizioni di uso secondo le quali esso
va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione
di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di “laicità” resterebbe
confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente
utilizzabile in sede giuridica.
In
questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate
con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi
di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale
tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro
ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a
nazione.
(omissis)
In
questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi
ad essa sollevato della legittimità della esposizione
del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle
autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari,
si tratta in concreto e più semplicemente di
verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti
delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale,
che danno forma e sostanza al principio di “laicità” che
connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto
più volte riferimento il supremo giudice delle
leggi.
È evidente che il crocifisso è esso
stesso un simbolo che può assumere diversi significati
e servire per intenti diversi; innanzitutto per il
luogo ove è posto.
In
un luogo di culto il crocifisso è propriamente
ed esclusivamente un “simbolo religioso”,
in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso
il fondatore della religione cristiana.
In
una sede non religiosa, come la scuola, destinata
all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora
rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi,
ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata
ed assumerà un significato non discriminatorio
sotto il profilo religioso, se esso è in grado
di rappresentare e di richiamare in forma sintetica
immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di
ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente
quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro
ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere
civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere,
anche in un orizzonte “laico”, diverso
da quello religioso che gli è proprio, una funzione
simbolica altamente educativa, a prescindere dalla
religione professata dagli alunni.
Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto
ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo
adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza,
di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona,
di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla
sua libertà, di autonomia della coscienza morale
nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana,
di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la
civiltà italiana.
Questi
valori, che hanno impregnato di sé tradizioni,
modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono
ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta
costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e
la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle
richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la
laicità propria dello Stato italiano.
Il
richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine
religiosa di tali valori e della loro piena e radicale
consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque
a porre in evidenza la loro trascendente fondazione,
senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia
(non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione
ideologica della laicità che non trova riscontro
alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine
temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire
la loro specifica “laicità”, confacente
al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento
fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto,
andranno vissuti nella società civile in modo
autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla
società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti
per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla
religione che li ha ispirati e propugnati.
Come
ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere
imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti,
oppure ne può venire negato il valore simbolico
per trasformarlo in suppellettile, che può al
massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare
al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad
una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come
ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come
ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento
dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i
valori che delineano la laicità nell'attuale
ordinamento dello Stato.
Nel
contesto culturale italiano, appare difficile trovare
un altro simbolo, in verità, che si
presti, più di esso, a farlo; e l'appellante
del resto auspica (e rivendica) una parete bianca,
la sola che alla stessa appare particolarmente consona
con il valore della laicità dello Stato.
La
decisione delle autorità scolastiche, in
esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso
nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile
con riferimento al principio di laicità proprio
dello Stato italiano.
La
pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e
propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo
(il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori
certamente laici, quantunque di origine religiosa,
di cui è pervasa la società italiana
e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai
essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali)
giudicate più appropriate, ma non in quella
giurisdizionale.
In
questa sede non può, quindi, trovare accoglimento
la richiesta dell'appellante che lo Stato e i suoi
organi si astengano dal fare ricorso agli strumenti
educativi considerati più efficaci per esprimere
i valori su cui lo Stato stesso si fonda e che lo connotano,
raccolti ed espressi dalla Carta costituzionale, quando
il ricorso a tali strumenti non solo non lede alcuno
dei principi custoditi dalla medesima Costituzione
o altre norme del suo ordinamento giuridico, ma mira
ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto
significato.
(omissis)
Così deciso
in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere rel.
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Lanfranco Balucani Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Presidente
Giorgio Giovannini
Consigliere
Giuseppe Romeo
Segretario
Giovanni Ceci"
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Senza
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