Negli
stessi anni l'intensificazione dei flussi migratori
acuiva la percezione
della difficoltà, per i governi di molti paesi ormai multietnici, di conciliare
politiche economiche e sociali concepite per cittadinanze
apparentemente omogenee con la realtà sempre più consistente e
visibile della diversità etnica, culturale, religiosa.
Naturalmente il problema politico del rapporto maggioranza-minoranza esiste da
sempre, e ha ricevuto nel tempo soluzioni differenti, che per semplicità si
possono ricondurre a tre tipi principali (Walzer 1997).
1)
Imperi multinazionali (casi storici: Persia, Egitto
dei Tolomei, impero romano, impero austro-ungarico,
Unione Sovietica): l'impero riconosce l'esistenza
dei
gruppi minoritari, che vengono tollerati con le loro leggi, pratiche religiose,
procedure giuridiche, politiche fiscali e distributive, programmi educativi e
modelli di convivenza familiare; tutti vengono considerati legittimi o ammissibili
con pochi vincoli minimi, raramente applicati in modo rigido, a patto che le
minoranze non mettano in discussione l'autorità e la legittimità dell'impero.
2) Stati nazione (casi storici: Francia, Spagna, Gran Bretagna): qui
un
unico gruppo dominante organizza la convivenza in
un modo che riflette la propria storia
e cultura e, se le cose vanno come devono andare, porta avanti
la storia e sostiene la cultura. Sono queste intenzioni che determinano il
carattere dell'istruzione pubblica, i simboli e le
cerimonie della vita pubblica [...].
Lo stato-nazione non è neutrale fra storie e culture, il suo apparato
politico è un motore di riproduzione politica. I gruppi nazionali ricercano
la nazionalità proprio per controllare i mezzi della riproduzione. (Walzer
1997: 25)
Gli stati-nazione intrattengono
relazioni non tanto con i gruppi quanto con gli individui, che vengono concepiti
anzitutto
come cittadini,
in secondo luogo come membri di questa o quella minoranza. Rispetto a quanto
accade negli imperi, i singoli godono di diritti di piena cittadinanza, ma
subiscono maggiore pressione verso l'assimilazione, poiché sono socializzati
nella lingua e nei sistemi educativo e giuridico del gruppo maggioritario.
Per la stessa
ragione i gruppi tendono a diventare più tolleranti al loro interno
e a trasformarsi in associazioni volontarie i cui membri acquistano la possibilità di
andarsene, con la conseguenza che i gruppi devono organizzarsi in modo da diventare
persuasivi, offrendo vantaggi e consentendo che il senso di appartenenza divenga
più elastico e liberale. In questo caso, poiché lo stato detiene
il "monopolio della violenza legittima", le minoranze non esercitano
alcuna coercizione sui propri membri e la cittadinanza si afferma come appartenenza prioritaria:
spesso l'appartenenza al gruppo si indebolisce in favore dell'assimilazione
alla maggioranza.
3) Società di immigranti (caso storico: Stati Uniti d'America): qui lo
stato, una volta liberatosi dalla stretta dei primi immigranti– che
credevano avrebbero formato un loro stato-nazione – non si impegna in favore
di nessuno dei gruppi che lo costituiscono, adotta il linguaggio dei primi immigranti
e la loro cultura politica, con alcune modifiche, ma non privilegia alcun gruppo
e li tollera tutti, senza abbracciare alcun fine particolare. Lo stato non intrattiene
relazioni con i gruppi, ma solo con i singoli, indipendentemente dalle loro appartenenze,
e si limita a rivendicare diritti di
giurisdizione. In questo quadro le minoranze sono pure e semplici associazioni
volontarie, che, in quanto
vogliono essere
tollerate e attrarre associati, si comportano in modo estremamente liberale,
sia l'una con l'altra che con i propri membri: emergono versioni personalizzate
di appartenenza (molti modi diversi di essere ebreo, cattolico, afro-americano,
musulmano, ecc.): i gruppi fondamentalisti ortodossi si distinguono proprio
perché non
sono disposti ad accettare questa tolleranza e a trasformare di conseguenza la
propria cultura religiosa; talvolta contestano persino il carattere liberale
della società di immigranti. In questa condizione di tolleranza estrema,
in cui ognuno può elaborare una propria versione personalizzata della
cultura e della religione, è verosimile
che la vita di gruppo a lungo andare possa dissolversi in una miriade di microappartenenze
prive di vincoli
e caratteri definiti.
Circa la specificità delle minoranze americane, Michael Walzer ha parlato
di "americani col trattino" (hyphenated Americans): i vari gruppi di
ex-immigranti che compongono oggi la società americana (italo-americani,
nippo-americani, afro-americani, eccetera) sarebbero portatori di una doppia
identità, cioè un'identità politica, senza pretese culturali
forti, anonima, pluralista (l'identità americana propriamente detta, al
di là del trattino), e perciò perfettamente compatibile con l'altra,
etnica o culturale in senso forte (quella al di qua del trattino). Quest'ultima,
poi, sarebbe comunque diventata specificamente americana, differenziandosi da
altri gruppi della stessa etnia fuori
dall'America: com'è noto, gli italo-americani
sono diversi dagli italiani, gli afro-americani dagli africani, e così via.
Il problema, lo si è detto, non è affatto nuovo, semplicemente
l'aumento delle migrazioni internazionali di fine secolo ha riaperto la discussione
circa la legittimità delle soluzioni adottate nei vari paesi. Negli Stati
Uniti, ad esempio, sono presenti diverse minoranze come gli indiani americani,
i portoricani, i discendenti dei messicani che vivevano nelle regioni del Sud-Ovest
quando gli Stati Uniti annetterono California, Nuovo Messico e Texas nel XIX
secolo, gli abitanti delle isole Hawaii, i Chamorro dell'isola di Guam, oltre
ai vari gruppi etnici delle isole del Pacifico. In tutti questi casi il governo
ha riconosciuto la cittadinanza differenziata,
concedendo a questi gruppi diritti di autogoverno, diritti giuridici e linguistici
speciali, forze di polizia autoctone:
Guam è un "territorio non incorporato" degli Stati Uniti, le
cui lingue ufficiali sono il chamorro e l'inglese, Puerto Rico è uno "stato
libero" associato, i cui abitanti hanno la piena cittadinanza statunitense
con l'eccezione del diritto di voto alle elezioni statunitensi.
Più in generale, sembra che molti governi preferiscano trattare le
minoranze come "gruppi etnici", ovvero collettività destinate
all'integrazione nella società dominante previo riconoscimento di
certe particolarità specifiche
come lingua, festività, ecc., e siano riluttanti a considerarle "minoranze
nazionali", ovvero popoli storicamente
e culturalmente distinti, titolari di diritti di autogoverno, di possesso
del territorio:
nell'epoca della globalizzazione,
in cui i confini degli stati sovrani sono divenuti porosi, la prima definizione
salvaguarda gli stati ospitanti dal rischio di indesiderate ingerenze delle
organizzazioni internazionali, che, secondo il diritto umanitario, possono
violare la sovranità degli
stati ospitanti per garantire i diritti delle minoranze nazionali ma non
per proteggere gruppi etnici oppressi. Molto spesso i gruppi etnici vengono
trattati
come minoranze svantaggiate, per le quali il progresso consisterebbe nell'integrazione
nella società dominante; si pensi al caso degli Indiani americani,
o degli aborigeni australiani: dopo genocidio, deportazione e infine segregazione,
la
prospettiva sarebbe ora quella dell'assimilazione (Kymlicka 1995).
D'altro canto la protezione dei membri delle minoranze sembra incontrare
serie difficoltà, non solo all'atto pratico, ma già sul piano giuridico
teorico: uno dei più importanti documenti internazionali,
la Convenzione-quadro dell'Unione Europea per la protezione delle minoranze nazionali
(1995), si astiene addirittura dal proporre una definizione di "minoranza
nazionale", visto che "a questo stadio è impossibile arrivare
a una definizione in grado di raccogliere il sostegno generale di tutti gli stati
membri del Concilio d'Europa", e affida la responsabilità di definire
e proteggere le minoranze alle istituzioni dei singoli stati. Come dire, ognuno
fa quello che gli pare.
Due parole, infine, sulla questione delle minoranze in Italia. La Costituzione del
1948 prevede che la Repubblica tuteli le minoranze linguistiche (art. 7):
non ne considera altre, né menziona minoranze religiose, etniche o culturali.
La Costituzione riconosce la libertà di culto e sembrerebbe adottare la
tipica soluzione liberale, ossia trattare tutti i cittadini come individui eguali,
senza privilegi né diritti speciali, almeno a leggere l'articolo 3: "Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali." Tuttavia, il secondo comma dello stesso
articolo si spinge oltre, enunciando un dovere d'intervento:
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Questo
comma, che nel 1948 poteva significare, tra le altre cose, il diritto
all'istruzione gratuita per tutti coloro che non potevano permettersela,
nel XXI secolo si apre alle più svariate interpretazioni: si pensi ad esempio
a cittadini italiani di religioni non cattoliche che pretendessero il finanziamento
statale delle proprie scuole religiose d'Italia sulla base del proprio diritto
al pieno sviluppo della loro persona umana (di cui la formazione religiosa è componente
essenziale, e che potrebbe essere impedito da ostacoli economici, come ad esempio
l'alto costo dell'affitto dei locali per il culto); in questo caso, lo stato
avrebbe il dovere di provvedere, magari con l'erogazione di contributi in denaro
o con l'introduzione di altre religioni nelle scuole pubbliche? E in questo
secondo caso, dovrebbe affidare all'imam o al pope il compito di valutare l'idoneità degli
insegnanti delle rispettive religioni, come avviene attualmente con il vescovo?
Inoltre all'articolo 8 la Costituzione parla di confessioni religiose, che
sarebbero "tutte
egualmente libere davanti alla legge" (art. 8): però afferma anche
la reciproca indipendenza e sovranità di stato e chiesa cattolica, "ciascuno
nel proprio ordine" (art. 7); e aggiunge che le confessioni religiose "diverse
dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti" (art.
8). E' chiara allora la soluzione italiana del problema del rapporto fra maggioranza
e minoranza religiose: da una parte, la chiesa cattolica, indipendente dallo
stato italiano e sovrana "nel proprio ordine" (ossia, probabilmente,
in quello spirituale, ma forse anche in quelli etico, sociale, teologico...);
dall'altra, tutti gli altri culti, liberi ed eguali, ma diversamente da quello
cattolico.
Massimo
Cellerino, 12/02/2007
Riferimenti bibliografici
AA.VV., Framework
convention for the protection of national minorities
and explanatory report, Strasbourg,
February 1995, in: http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._frameworkconvention_(monitoring)/1._texts/
H(1995)010%20E%20FCNM%20and%20Explanatory%20Report.asp#TopOfPage (consultato
il 5/12/2006).
KYMLICKA, W., The Politics of Multiculturalism:
A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, Clarendon Press
1995.
WALZER, M., On Toleration, New Haven, Yale University
Press 1997

Orsi
polari, Stretto di Bering 2004 (Foto: Dan
Crosbie)
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