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1. Due tipologie di diritti
Un
diritto è in generale una facoltà di
compiere scelte proprie (in questo senso è una
libertà) e di esigere che altri adottino
o evitino certi comportamenti: si pensi ad
esempio al diritto di parola e al diritto alla
quiete
pubblica.
Nella letteratura giuridica si suole distinguere
fra tre tipi principali di diritti: diritti
morali, diritti naturali, diritti positivi.
Come ha scritto
Norberto Bobbio, la possibilità di un diritto è strettamente
legata alla presenza di un obbligo: |
Diritto è una
figura deontica, e quindi è un termine del
linguaggio normativo, vale a dire di un linguaggio
che parla di norme e su norme. L'esistenza di un
diritto, sia in senso forte sia in senso debole,
implica sempre l'esistenza
di un sistema normativo, dove per 'esistenza' si
può intendere
tanto il mero fatto esterno di un diritto storico
o vigente, quanto il riconoscimento di un insieme
di norme come guida della propria azione.La
figura del diritto ha per correlativo la figura dell'obbligo.
Come non esiste padre senza figlio e viceversa, così non
esiste diritto senza obbligo e viceversa. (Bobbio
1989: 82)
Si
fa spesso riferimento ai diritti morali. "Si
può parlare
di diritti morali solo nell'ambito di un sistema normativo morale, dove vi
sono obblighi
la cui fonte non è l'autorità munita di forza coattiva, ma
Dio, la propria coscienza, la pressione sociale, secondo le varie teorie
della morale" (Bobbio
1989: 83).
Per quanto riguarda i diritti naturali, chi ne sostiene l'esistenza deve
presupporre "un
sistema di leggi della natura che attribuiscono, come tutte le leggi, diritti
e doveri, ricavabili dall'osservazione della natura dell'uomo, dal codice della
natura" (ibidem).
I diritti positivi, infine, "sono ricavabili dallo studio di un codice di
leggi positive, fatto valere da un'autorità capace di far rispettare i
propri comandi" (ibidem).
È molto importante ricordare, tuttavia, che dal punto di vista giuridico
né i diritti morali né quelli naturali sono realmente diritti: "sono
soltanto esigenze da far valere per essere eventualmente trasformate in diritti
di un nuovo ordinamento normativo caratterizzato da un diverso modo di protezione" dei
diritti stessi (ibidem). Bobbio sottolinea che si può parlare
di diritti in senso proprio soltanto là dove esiste un ordinamento
giuridico vigente, quindi anche un potere capace di prevenirne o reprimerne
le eventuali violazioni:
dove ciò non si verifica, i presunti diritti naturali o morali designano
solo richieste che i loro autori, sulla base di considerazioni storiche o
razionali o etiche, vorrebbero fossero riconosciute dal codice giuridico
vigente. Tanto
più che gli eventi storici, il "codice della natura", le
leggi morali si prestano a interpretazioni tanto disparate da giustificare
spesso pretese
ed esigenze contraddittorie (come la difesa o la negazione del diritto di
voto alle donne,
del divorzio, dell'obiezione di coscienza, e così via).
La situazione della società internazionale mostra
bene del resto la debolezza, talvolta anche l'ipocrisia, delle varie dichiarazioni più o
meno universali
dei diritti, che rimangono spesso semplici proposte o promesse di una legislazione
migliore
e più giusta,
prive come sono di organi e poteri in grado di far rispettare tali diritti
nei singoli stati e nel mondo (Bobbio 1989: 86).
Si può dire allora che i diritti in senso proprio siano sempre stati diritti
di cittadinanza, ossia benefici che conseguono
dall'appartenenza a
un sistema politico e giuridico (Arendt 1951): si pensi alla differenza tra
cittadini e meteci nell'Atene del
V secolo a. C., o alla cittadinanza romana.
Tuttavia è stato solo con
la comparsa del giusnaturalismo moderno, tra XVI e XVII secolo, e con l'affermazione
dello stato di diritto, tra XVII e XIX, che i diritti di cittadinanza sono
diventati diritti di libertà individuali
inalienabili: se il diritto romano tutelava la facoltà dei soggetti
economici di possedere e scambiare cose, se la
Magna
Charta Libertatum elencava
le prerogative di alcuni (i nobili) di fronte al sovrano assoluto, la Dichiarazione
dei diritti dell'uomo e del cittadino proclamava invece il
primato delle libertà dell'individuo di fronte allo
stato, il cui fine essenziale, come aveva sostenuto Locke, era precisamente
la difesa di tali libertà (Bobbio 1989: 59, 61; Zincone 1992). Nel
corso di questo processo i diritti di cittadinanza hanno assunto tre forme
distinte:
diritti civili, che tutelano le libertà individuali limitando il potere
dello stato (sono le cosiddette libertà "negative"), diritti
politici, che stabiliscono i modi della partecipazione all'esercizio del
potere politico (sono le "libertà positive"), diritti sociali,
che distribuiscono i benefici della cooperazione sociale (lavoro, assistenza
sanitaria,
istruzione, ecc.) (Marshall 1950).

Arresto
di sospetti presso Najaf, Iraq
(Foto: Alaa al Marjani)
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2.
Moltiplicazione dei diritti
Nella
seconda metà del XX secolo, anche per
effetto delle conseguenze della seconda guerra
mondiale, si è compiuto un duplice processo
di universalizzazione e di moltiplicazione
dei diritti: universalizzazione, poiché il
titolo al godimento dei diritti si è progressivamente
sganciato dall'appartenenza a un gruppo o sottogruppo
umano o sociale (maschio, bianco, adulto, proprietario,
ecc.) e a una collettività politica
(la nazione,
per lo più), e si è esteso a
ogni essere umano in quanto tale, con la conseguenza
che il diritto internazionale riconosce, almeno
in teoria, alcuni diritti fondamentali (incolumità personale,
sussistenza, integrità fisica, e altri)
a tutti gli abitanti umani del pianeta, che
da cittadini di uno stato particolare sono
divenuti così "cittadini del mondo".
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Moltiplicazione,
in quanto i diritti riconosciuti dai vari stati
e dagli organismi internazionali
sono diventati via via più numerosi
e più specifici, secondo tre modalità principali:
primo, è aumentata la quantità dei
beni che si ritengono degni di essere tutelati
(non solo vita, libertà, proprietà,
ma anche salute, istruzione, riservatezza,
ambiente, ecc.); secondo, è aumentata
la gamma dei soggetti titolari di diritti (non
solo maschi bianchi adulti ma anche donne, infanti, anziani, malati;
né solo
individui ma famiglie, gruppi, comunità, tribù, popoli,
animali, e persino, secondo alcuni, la "natura" e le "generazioni
future");
terzo, si sono moltiplicati i modi i cui l'essere umano viene considerato
titolare di diritti (che non sono più solo quelli dell'uomo
in astratto, ma sono diritti del cittadino,
del lavoratore, del consumatore, del telespettatore, della madre, del
carcerato, e così via) (Bobbio 1989: 68; per una diversa prospettiva
si veda Bovero 2000: 123 passim).
Si comprende facilmente come questi processi rischino di svuotare la
nozione stessa di diritti umani: non solo perché, come si è detto,
all'universalizzazione teorica dei diritti corrispondono scarsi strumenti
per la loro protezione effettiva;
ma anche perché la moltiplicazione dei diritti ha creato, negli
Stati occidentali, la figura della "cittadinanza passiva o privata",
cioè una
condizione in cui i cittadini godono di ampi vantaggi e benefici sociali
senza alcun obbligo di impegno o di partecipazione alla
vita pubblica (Kymlicka-Norman 1995: 286). Sono note le critiche a
questa concezione: la destra politica liberista
sostiene che la proliferazione dei diritti (che sono soprattutto diritti
sociali) genera nei cittadini inerzia e dipendenza da uno stato sempre
più invadente
e assistenzialista. Da sinistra i movimenti femministi rilevano che lo
stato assistenziale rischia di perpetuare la tradizionale divisione dei
ruoli in base
al genere (si pensi ai diritti delle "lavoratrici madri",
che producono di fatto l'esonero del maschio dalle incombenze della cura familiare)
e chiedono una profonda revisione dell'organizzazione sociale: solo
quando le modalità di
accesso ai posti di lavoro e le opportunità di carriera fossero
rese compatibili con le responsabilità familiari di maschi e
femmine, solo allora le donne godrebbero
di effettivi diritti di cittadinanza.
3.
Diritti, identità, culture
Contro
l'interpretazione passiva e privatistica della
cittadinanza, alcuni autori propongono di recuperarne
l'aspetto identitario: la cittadinanza
non sarebbe
cioè solo una condizione giuridica definita da un insieme di diritti
e obblighi, ma anche e soprattutto un'identità,
un'espressione di appartenenza a una particolare comunità politica
(Kymlicka-Norman 1995: 301-2). Questa proposta viene declinata in
almeno due versioni differenti: abbiamo anzitutto
un gruppo di teorie "neorepubblicane" per le quali la cittadinanza
dev'essere sostenuta dalle virtù civiche (rispetto della legge,
solidarietà,
fedeltà alle istituzioni), che a loro volta si fondano sul senso
di condivisione di un patrimonio collettivo di storia e cultura (un'identità nazionale),
depositato nel testo costituzionale. Quindi cittadinanza
repubblicana
non
significa soltanto fruire di beni-diritti soggettivi ma impegnarsi a contribuire
alla loro produzione. […] l'impegno dei cittadini ad assumersene la
propria parte non è frutto di altruismo disinteressato ma è (dovrebbe
essere) un comportamento che è intrinseco allo status di
cittadini, che riconoscono di avere vincoli di reciprocità.
[…] I motivi che portano i cittadini ad assumersi i costi della
cittadinanza implicano il riconoscimento che dimensioni significative
della loro identità sono
parte della identità collettiva storicamente condivisa con altri
concittadini. Questa condivisione identitaria si traduce in accettazione
di impegni reciproci
di solidarietà, […] a titolo pubblico, perché toccano
lo status di cittadini che si sono costituiti storicamente in nazione,
la nazione-di-cittadini,
appunto (Rusconi 1999: 35; ma si veda anche Viroli 1995).
Si
noti che la cittadinanza repubblicana e "identitaria" non è affatto
incompatibile con l'universalismo dei diritti: al contrario, riconoscere
l'obbligo di solidarietà nei confronti dei propri concittadini
dovrebbe essere il punto di partenza per superare lo "sciovinismo
del benessere",
ossia per assumere tale obbligo anche oltre il novero dei propri connazionali,
verso
gli altri cittadini del mondo (Habermas
1991; Habermas 1999; Benhabib 2004).
Un
secondo gruppo di teorie ritiene che la crisi in
cui versano le maggiori democrazie occidentali
(di cui la "cittadinanza
passiva" sarebbe una componente
e un sintomo) si possa affrontare adottando la concezione della "cittadinanza
differenziata": molti dei gruppi che costituiscono la società,
che pure godono dei diritti di cittadinanza, si ritengono esclusi dalla "cultura
comune", non a causa delle loro condizioni economiche – non
solo, o non principalmente – ma a causa della loro "identità socio-culturale",
della loro "diversità" rispetto
alla cultura della maggioranza.
Da qui la richiesta di diritti differenziati, secondo il principio "trattare
gli eguali in modo eguale e i diversi in modo diverso", i cui sostenitori
ritengono necessari al fine di preservare l'eguaglianza fondamentale
e di creare quel senso di identificazione dei cittadini con lo stato
che
rende possibile
l'integrazione politica anche in presenza di accentuato pluralismo etico,
religioso, culturale (Kymlicka 1995; Kymlicka-Norman1995; Taylor 1992;
Walzer 1983).
Massimo
Cellerino, 12/02/2007
Riferimenti bibliografici
ARENDT, H., Le
origini del totalitarismo (1951), Torino, Einaudi 2004.
BENHABIB, S., The Rights of Others.Aliens, Residents
and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press
2004
BOBBIO, N., "Diritti dell'uomo e società" (1989),
in N. Bobbio, L'età dei diritti, Torino, Einaudi
1990, pp. 67-86.
BOVERO, M., Contro il governo dei peggiori. Una
grammatica della democrazia, Roma-Bari, Laterza
2000.
HABERMAS, J., "Cittadinanza politica
e identità nazionale. Riflessioni sul futuro
dell'Europa" (1991), in J. Habermas, Morale,
Diritto, Politica, Torino, Einaudi 1992, pp. 105-138.
HABERMAS, J., La costellazione post-nazionale.
Mercato globale, nazioni e democrazia, Milano, Feltrinelli
1999.
KYMLICKA, W., The Politics of Multiculturalism:
A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford,
Clarendon Press 1995.
KYMLICKA, W. e NORMAN, W., "The Return of the
Citizen", in R. Beiner (a cura di), Theorizing
Citizenship, Albany, SUNY Press 1995, pp. 283-322.
MARSHALL, T.H., Citizenship and social class (1950),
London-Concord, Pluto Press 1992.
RUSCONI, G. E., Possiamo fare a meno di una religione
civile?, Roma-Bari, Laterza 1999.
TAYLOR, C., "The Politics of Recognition",
in A. Gutman (a cura di), Multiculturalism and "The
Politics of Recognition", Princeton, Princeton
University Press, 1992, pp. 25-73.
VIROLI M., Per amore della patria. Patriottismo
e nazionalismo nella storia, Roma-Bari, Laterza 1995.
WALZER, M., Spheres of Justice. A Defense of Pluralism
and Equality, New York, Basic Books 1983.
WALZER, M., On Toleration, New Haven, Yale University
Press 1997.
ZINCONE, G., Da sudditi a cittadini. Le vie dello
stato e le vie della società civile, Bologna, il Mulino
1992.
Caracas,
Venezuela: un poliziotto ferma alcuni sospetti
(Foto: Tyler Hicks)
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