PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e
sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali
dimensioni.
PARTE
I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art.
13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria
e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica
e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive,
il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire
e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici. TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con
i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria
e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso. TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art.
35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti
del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per
il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei
casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o
a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio
del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO
IV
RAPPORTI POLITICI
Art.
48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tal
fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se
non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico
a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o
esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti
e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio
dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione
e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere. Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art. 59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle
due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per
i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione
del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principî e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO
II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta
ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e
goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune
il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o
di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente
della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti
i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune. TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art.
92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo,
i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri, e individualmente
degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero. Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art.
99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO
IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art.
101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela
nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie
di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo
di
pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere
la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari
di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d’esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi
e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art.
111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e
dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti
al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa
e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio
del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato
o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva
o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge. Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari
in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia,
il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane
e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,
nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e
la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio
di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della
Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto
a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di governo e
i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore
di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti
i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art.
134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi
in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge,
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori
e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione
della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia
al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli
organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell’articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non
sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici
le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco
di cui all’art. 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire
le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i
capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e
le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come
ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si
ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui
al secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell’Assemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data
a Roma, addì 27
dicembre 1947.
ENRICO
DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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Senza
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