naturalmente
la Politica di Aristotele,
che fornisce la definizione del cittadino che sarebbe
divenuta canonica per la tradizione politica dell'Occidente:
il cittadino (polites) è colui che è in
grado tanto di governare quanto di essere governato.
Come ha notato Michelangelo Bovero (Bovero 2000),
Aristotele pone le due domande davvero rilevanti, "chi è il
cittadino?", cioè in che cosa consista
l'essere cittadino, e "chi dobbiamo chiamare
cittadino?", cioè quali individui abbiano
titolo a essere considerati cittadini. Alla prima
domanda Aristotele risponde che essere cittadino
significa essere portatore di un potere pubblico
permanente e illimitato, o "cittadinanza politica",
per mezzo del quale un individuo partecipa
all'esperienza politica fondamentale di prendere
decisioni collettive. Alla seconda domanda Aristotele
risponde che per essere cittadini non bastano né residenza
né discendenza, perché in senso descrittivo
la cittadinanza dipende dalla costituzione (la costituzione
aristocratica assegna la cittadinanza ai nobili,
la costituzione oligarchica ai ricchi proprietari,
e così via), mentre in senso
normativo è cittadino soltanto
colui che è capace di esserlo, cioè chi è capace
di governare: per Aristotele, com'è noto,
per essere capace di governare è necessario
aver prima imparato a obbedire; dunque solo l'uomo
libero dotato di ragione (logos) e soggetto
al potere (arche) può essere definito
cittadino.
Con ciò Aristotele ci ha lasciato in eredità una concezione
della politica (come attività di governare e di essere governati)
come un bene in sé; qui la politica
non è il
prerequisito del bene pubblico ma il bene pubblico
o la res publica correttamente definita.
Ciò che conta è la libertà di
prendere parte alle decisioni pubbliche, non
il contenuto delle decisioni prese. Questa definizione
non-operativa o non-strumentale della politica è da
allora rimasta parte della nostra definizione
di libertà e spiega il ruolo che in essa
ha la cittadinanza. La cittadinanza non è semplicemente
un modo per essere liberi; è precisamente
il modo in cui si è liberi. (Pocock 1995:
32)
Inoltre,
se la libertà è la
prerogativa di un essere umano in senso pieno,
la cittadinanza è necessaria per fare di
un semplice individuo un essere veramente umano.
L'argomento è implicito nella celebre definizione
aristotelica dell'uomo come animale politico (zoon
politikon): è solo per il fatto di
vivere nella polis e di poter partecipare
a dare forma alla propria vita tramite le decisioni
collettive che l'uomo può realizzare se
stesso come uomo, cioè come essere razionale,
attivo (non passivo) e politico per natura (kata
physin), vale a dire in grado di governare
e di essere governato. Non c'è dubbio che
questa concezione sia ancora almeno in parte la
nostra: molti di noi ritengono infatti che negare
a una persona il diritto di prendere parte alle
decisioni che influenzano la sua vita equivalga
a negarle la considerazione che riteniamo dovuta
a un essere umano. Né d'altra parte c'è dubbio
che la cittadinanza di Aristotele si basi su numerose,
significative esclusioni (la
cittadinanza si basa sempre, in quanto tale, su
una qualche esclusione) e diseguaglianze: donne,
schiavi, artigiani, poveri, stranieri,
anche se residenti, non sono cittadini.
Il fatto rilevante qui, più delle esclusioni in se stesse, è che
esse indicano l'elemento cruciale su cui poggia la concezione di Aristotele,
vale a dire la distinzione fra ambito pubblico e ambito privato.
Il cittadino di Aristotele è un patriarca proprietario e padrone
di schiavi, che sospende (almeno temporaneamente) le proprie incombenze
economico-domestiche per impegnarsi in relazioni politiche tra eguali:
la piena umanità si raggiunge abbandonando l'ambito privato (l'oikos,
il mondo delle cose materiali) ed entrando in quello pubblico (ta
politika), in cui gli uomini non sono anzitutto proprietari e amministratori
di beni, ma esseri liberi ed eguali impegnati nel governo della cosa
pubblica; "la polis era una sorta di potlach ininterrotto
in cui i cittadini si emancipavano dalle loro proprietà al fine
di incontrarsi faccia a faccia in una vita politica che era un fine in
se stesso" (Pocock 1995: 33; cfr. Sartori 1987: 342, 363 n. 14,
sul legame tra isonomia, o eguaglianza di fronte alla legge,
e isopoliteia, eguale cittadinanza).
2. I romani: la cittadinanza giuridica
La
cittadinanza in senso giuridico, com'è noto,
ricevette una prima, decisiva elaborazione nella
giurisprudenza latina. Con il lavoro dei giurisperiti
romani la nozione di cittadino mutò significato,
da quello di "animale politico" a quello
di essere giuridico che esiste non solo in un mondo
di persone, ma entro un mondo di persone, azioni
e cose, o meglio, in un mondo di proprietà.
A differenza dei cittadini della polis greca e
della prima repubblica romana, che mettevano per
così dire fra parentesi le loro proprietà per
impegnarsi in relazioni tra eguali nell'arena politica,
i cittadini dell'impero romano agivano e si influenzavano
l'un l'altro per mezzo delle cose. Il cittadino
ora era soprattutto un titolare di proprietà:
le
sue azioni erano dirette anzitutto alle cose
e alle altre persone per mezzo di cose; in seconda
istanza erano azioni che egli compiva, o che
altri compivano nei suoi riguardi, con riferimento
al diritto – atti di autorizzazione, appropriazione,
comunicazione, atti di contestazione, accusa,
giustificazione. […] 'Cittadino' venne
a significare individuo libero di agire secondo
la legge, libero di chiedere e di pretendere
la protezione della legge […]. […]
La cittadinanza è divenuta una condizione
giuridica che porta con sé diritti a certe
cose – proprietà, immunità,
pretese – disponibili in molti tipi e gradi,
disponibili o indisponibili a molti tipi di persone
per molti tipi di ragioni. (Pocock 1995: 35-36)
Allora,
se la cittadinanza viene a designare l'appartenenza a
una comunità definita
dalla legge, anziché dalla discendenza familiare,
ne deriva un significativo mutamento nel significato
stesso del politico. Benché universale,
il diritto dell'impero romano era molteplice e
differenziato. C'erano molti tipi di legge e molti
modi di applicarli a gruppi diversi: soldati romani,
cittadini, barbari, schiavi, donne, liberti, e
così via. "Non appena […] si
utilizzi il termine 'cittadino' per indicare il
membro di una comunità definita dalla legge
può accadere che vi siano tante definizioni
di 'cittadino' quanti sono i tipi di legge" (Pocock
1995: 37). Ciò che nella concezione greca
era l'animale politico (zoon politikon)
divenne nel mondo romano l'uomo legale (homo
legalis), ovvero il cittadino definito dall'essere
sottoposto alla giurisdizione della legge: di conseguenza
la scomparsa del polites greco e del civis romano
aprì la strada all'avvento del bourgeois medioevale,
cioè del membro del bourg, la comunità municipale
(anziché politica o imperiale), quel tipo
di comunità conchiusa e spesso auto-governantesi
che la caduta dell'impero romano aveva lasciato
dietro di sé, e che alimentò una
durevole tradizione repubblicana.

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3.
La cittadinanza liberale
La concezione giuridica romana del cittadino fornì l'elemento
chiave della concezione liberale, cioè l'elemento
materiale della proprietà: la persona venne definita come
capace di appropriarsi del mondo materiale della "natura",
e come tale di intrattenere relazioni con altre persone; tali interazioni
vennero in seguito riformulate come diritti,
ovvero tradotte nel mondo giuridico e politico. La concezione liberale
(nella formulazione di John Locke, ad esempio) riusciva a combinare
il meglio di entrambe le nozioni, la greca e la romana: riconosceva
l'importanza del mondo delle relazioni materiali, che la mentalità della polis trascurava
e disprezzava, e consentiva a un'ampia platea di individui di pretendere
eguali prerogative giuridiche, come anche di partecipare alle decisioni
politiche. Il dialogo fra le due concezioni, sostiene Pocock, divenne
critico a causa del mutamento nella nozione di proprietà:
nell'ottica liberale lockiana l'appartenenza alla comunità politica
portava con sé i diritti alla vita, alla libertà e
alla proprietà, dove con quest'ultima si intendeva il possesso
di terra in misura sufficiente a garantire il sostentamento della
propria famiglia, senza fine di profitto. Sul finire del XVII secolo,
tuttavia, era divenuto chiaro che il potere dello stato e degli
individui era anche fondato su un altro genere di proprietà,
suscettibile di essere spostata e scambiata, ovvero il denaro,
il credito, il capitale, le merci. Questo genere di beni (denominati "proprietà personali" per
distinguerli dalla terra, la "proprietà reale")
coinvolgeva le persone nel mondo delle
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cose
in modo molto più profondo
di quanto avesse mai fatto la proprietà fondiaria; aveva
inoltre un carattere fittizio, poiché denaro e capitale
sono piuttosto mezzi per l'azione che cose su cui si esercita un'azione
(Pocock 1995: 46). In
questo nuovo contesto i cittadini avvertivano
che la loro capacità di difendere la propria
libertà diminuiva via via che venivano
coinvolti nell'economia dello scambio universale:
in qualche
caso la risposta alla modernità commerciale
ed economica assunse la forma dell'enunciazione
del bisogno di recuperare l'ideale classico dell'assemblea
sovrana di cittadini liberi e virtuosi. Da questa
prospettiva, azzarda Pocock, la rivoluzione
francese potrebbe essere considerata
un tentativo di combinare gli ideali politico
e legale della cittadinanza escogitando una formula
giuridica per conferire un nocciolo di diritti
fondamentali a tutta l'umanità e prescrivere
nel contempo il dovere della virtù e della cittadinanza attiva:
la rivoluzione francese, in altri termini, avrebbe
tentato di "giuridificare" il cittadino
politico, di trasformarlo in un essere virtuoso
armato della forza della legge, quindi capace
di (e legittimato a) unirsi agli altri per costruire
il mondo nuovo e un nuovo sé stesso.
Massimo
Cellerino, 12/02/2007
Riferimenti bibliografici
BOVERO,
M., Contro il governo dei peggiori. Una grammatica
della democrazia, Roma-Bari, Laterza 2000.
POCOCK, J. G. A., "The Ideal of Citizenship Since Classical Times",
in R. Beiner (a cura di), Theorizing Citizenship, Albany, SUNY
Press 1995, pp. 29-52.
SARTORI, G., The Theory of Democracy Revisited, Chatam, Chatham
House 1987.
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uso corretto
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