Naturalmente inclusioni
ed esclusioni dal diritto di voto
devono essere comprese sullo sfondo dell'antropologia
politica
dei rivoluzionari
francesi. Il "progetto politico" della rivoluzione è insieme
contrattualistico e individualistico, prevede cioè che una società individualistica
possa esistere solo quando esistano le condizioni per un sistema di vincoli contrattuali,
prima fra tutte l'autonomia della volontà: solo se l'individuo è autonomo
(ovvero è l'autore dei propri pensieri e dei propri atti) può sottoscrivere
vincoli di cui possa essere ritenuto responsabile (Rosanvallon 1992).
In
questa
prospettiva, il voto è l'analogo di un atto giuridico che, al pari di
un contratto, crea obbligazioni in chi lo compie; d'altra parte nessuna obbligazione è valida
se non ha avuto origine da un atto imputabile al libero arbitrio dei contraenti:
in altri termini, solo le volontà autonome possono produrre effetti giuridicamente
validi. E' noto che la più compiuta espressione di tale concezione si
trova nella filosofia del diritto di Immanuel Kant,
in cui tale "soggettivizzazione
del diritto" giunge alla piena articolazione.
L'antropologia
della cittadinanza che emerse dai dibattiti all'Assemblea
nazionale costituente del 1789 si basa su una nozione
di autonomia composta da tre "strati",
ovvero: autonomia intellettuale (il cittadino doveva
essere un maschio adulto dotato di ragione), autonomia
sociale (doveva essere un individuo anziché il
membro di un corpo sociale parziale o "intermedio"),
autonomia economica (doveva guadagnarsi da vivere,
ma non doveva lavorare alle dipendenze di un altro).
Questa nozione stratificata riassume i requisiti
della qualifica di cittadino,
le qualità, o capacità, ritenute necessarie per esercitare diritti
politici a pieno titolo (Rosanvallon 1992). Da questa prospettiva si può forse
capire meglio la triplice distinzione adottata dall'Assemblea nazionale sin dal
1789 tra cittadini passivi, attivi ed eleggibili: "passivi", ossia
privi di diritti politici, erano
i nullatenenti; "attivi",
ossia ammessi a eleggere le assemblee degli elettori, erano coloro che avevano
almeno venticinque anni di età, residenza stabile da almeno un anno, non
lavoravano alle dipendenze di altri e pagavano tasse per una
somma equivalente
al valore di tre giornate lavorative; l'ultima qualifica, "eleggibili",
comprendeva tutti i requisiti precedenti e distingueva ulteriormente fra coloro
che erano eleggibili all'assemblea degli elettori e coloro che erano eleggibili
all'assemblea legislativa, a seconda che il loro contributo fiscale ammontasse
rispettivamente a dieci o a cinquanta giornate lavorative. Questa distinzione
fu la soluzione che i costituenti francesi riuscirono a trovare al difficile
problema di conciliare l'appartenenza condivisa di tutto il popolo al
corpo sociale
(la nazione sovrana) con l'accesso ristretto al suffragio (dettato
da ciò che essi vedevano come una differenza di autonomia tra gli individui),
da un lato, e con il concetto rivoluzionario di eguaglianza politica e civile,
dall'altro.
I rivoluzionari radicali come Robespierre e
Desmoulins contestarono la distinzione fra cittadini passivi,
attivi, eleggibili, in nome del principio dell'eguaglianza; ciononostante, l'elettorato
che ne risultò contava più di quattro milioni di cittadini, una
cifra che lo rendeva di gran lunga il più ampio esperimento di governo
rappresentativo mai tentato in Europa (Schama 1989).
Massimo
Cellerino, 12/02/2007
Riferimenti bibliografici
ROSANVALLON,
P., La rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del
suffragio universale in Francia (1992), Milano,
Anabasi 1994.
SARTORI, G., Democrazia. Cosa è, Milano, Rizzoli 1993.
SARTORI, G., The Theory of Democracy Revisited, Chatam, Chatham House
1987.
SCHAMA, S., Cittadini. Cronaca della rivoluzione francese, Milano,
Mondadori 1989.
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